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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 30 giugno 2014, n. 14794, sez. I civile

FAMIGLIA – MATRIMONIO - Coniuge incapace di intendere e volere – De cuius – Eredi – Impugnazione da parte degli eredi – Questione di legittimità costituzionale.


L’articolo 127 c.c. stabilisce un preciso limite alla possibilità che soggetti terzi, seppur qualificati come gli eredi, siano ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi affetto da vizi della volontà o da incapacità di intendere e volere. Tale possibilità sussiste, infatti, solo nel caso in cui l’azione sia stata già esercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere risulti viziata, nel qual caso l’azione è trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia già pendente alla morte dell’attore. E questo perché l’ordinamento attribuisce importanza al matrimonio come atto di volontà che presuppone la piena consapevolezza del suo significato, la quale viene a mancare in tutti i casi in cui la sfera volitiva e cognitiva del coniuge sia pregiudicata. Ed è per questo che è ammessa la trasmissibilità dell’azione impugnatoria che può essere solo proseguita dagli eredi, ma si tratta di un’eccezione che fa escludere la possibilità di un’interpretazione estensiva o analogica dell’articolo 127 c.c.