Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448, sez. unite civili

I) FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Comodato dell'immobile destinato a casa familiare - Giudizio di separazione o divorzio - Assegnazione al coniuge affidatario della prole minore o maggiorenne non autosufficiente - Richiesta del comodante di restituzione dell'immobile - Opposizione del coniuge assegnatario - Condizioni - Durata - Determinazione "per relationem" in relazione alla destinazione a casa familiare - Sopravvenienza di crisi coniugale - Irrilevanza - Persistenza delle esigenze della prole - Necessità.

 

Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154

Massime precedenti Vedi: N. 16769 del 2012

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13603 del 2004

 

II) COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA - Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Richiesta di restituzione per bisogno del comodante - Requisiti - Imprevedibilità e urgenza - Deterioramento della condizione economica del comodante - Sufficienza - Limiti - Valutazione comparativa del giudice tra le opposte esigenze - Necessità.

 

Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1132 del 1987, N. 20183 del 2013