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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 26 novembre 2013, n. 26424, sez. I civile

FAMIGLIA - Famiglia di fatto – Convivenza – Indebito arricchimento – Conto corrente cointestato in titolarità effettiva al convivente – Maggiori esborsi per l’acquisto di un immobile a carico di lui.

 

È tenuta a corrispondere la metà delle spese sostenute per acquistare la casa la convivente se risulta dal conto cointestato, ma in titolarità effettiva al compagno, che i principali esborsi provengono da lui. Le somme devono essere corrisposte ugualmente anche se esiste una convivenza in atto tra le parti. La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.