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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1744, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Opponibilità dell'assegnazione al terzo acquirente - Successivo venire meno delle condizioni di assegnazione - Azione ordinaria di accertamento del terzo acquirente - Ammissibilità - Diritto dell'acquirente al pagamento dell'indennità per illegittima occupazione – Decorrenza.

 

 

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) è opponibile - nei limiti del novennio,    ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile solo finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene - di regola, perché la prole sia stata "ab origine", o  successivamente  divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.