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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1277, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - Unioni di fatto - Doveri morali e sociali - Individuazione - Versamenti effettuati nel corso del rapporto sul conto corrente dell'altro - Disciplina di cui all'art. 2034 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Apporto causale del "solvens" al recesso lavorativo dell'"accipiens" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034

Massime precedenti Vedi: N. 3713 del 2003, N. 11330 del 2009