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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1202, sez. II civile

FAMIGLIA SEPARAZIONE - Negoziazione assistita - Convenzione - Trasferimento immobiliare - Autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio - Necessità - Sussiste.
 

Ogni qualvolta l'accordo stabilito tra coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale ricomprenda, anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132/2014 con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 3.