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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 13 gennaio 2014, n. 488, sez. I civile

DIVORZIO - Assegno all'ex coniuge - Natura e criteri di determinazione.


I) L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno.

II) A seguito della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi, nel caso in cui venga avanzata una domanda di assegno divorzile senza che venga preventivamente indicato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si ritiene che lo stesso possa essere correttamente desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali.

III) Il richiamo a una divisione per scrittura privata dei beni già ricadenti nella comunione legale dei coniugi, stante la parità delle quote ideali e l'assenza di qualsiasi elemento dal quale poter desumere che i beni attribuiti non rispecchino i valori spettanti a ciascuna parte, assume un valore del tutto neutro.