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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 9 maggio 2018, n. 11033, sez. VI - 3 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI - Compravendita di immobile - Accertamento della simulazione - Giudizio promosso dal venditore - Coniuge dell'acquirente estraneo alla stipulazione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.

 

 

Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasto estraneo alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per  l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale  ai sensi del'art. 177 c.c. costituisce un effetto "ope legis" dell'efficacia e validità del  titolo  di  acquisto.

(Nella specie la S.C. ha confermato che, nel caso di azione di simulazione di contratto di compravendita immobiliare, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'acquirente e il coniuge in regime di comunione legale).