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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2542, sez. VI – 1 civile

FAMIGLIA - DIVORZIO - ASSEGNO DIVORZILE - Eredità ottenuta dal beneficiario – Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Revoca – Sussiste.


I beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione o il divorzio, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario).
(Ne consegue la revoca dell’assegno divorzile laddove l’eredità consente al coniuge un tempo destinatario del trattamento di costituirsi una rendita).