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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117, sez. VI – 3 civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GIUDICE TUTELARE - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - Contratto stipulato dal genitore in violazione delle disposizioni del giudice tutelare - Conseguenze - Annullabilità - Legittimazione del figlio - Sussistenza - Annullabilità parziale - Configurabilità - Fondamento - Condizioni.

 

Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ., allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 322, art. 1432 e art. 1442 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5849 del 1980, N. 7044 del 1988