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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 18 luglio 2013, n. 17620, sez. VI - 1 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - Matrimonio celebrato tra cittadini stranieri all'estero e non trascritto in Italia - Immediata validità nell'ordinamento italiano - Conseguenze in materia di tribunale competente sui rapporti con i figli.

 

Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori è il tribunale ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 115 e 130, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 28, Preleggi artt. 17 e 26

Massime precedenti Conformi: N. 10351 del 1998