Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 12 giugno 2014, n. 13295, sez. VI – 1 civile

FAMIGLIA – SEPARAZIONE - Casa familiare – Revoca – Figlio trasferito in un'altra città – Rientri saltuari – Legittimità – Sussiste.

 

Le valutazioni sul tema della commisurazione della assegnazione, in via esclusiva, della casa familiare (al coniuge convivente con il figlio non autonomo economicamente) rispetto al sacrificio economico che tale assegnazione esclusiva di un bene comune impone ai genitori comproprietari dell'immobile non inficia la conformità della decisione all'art. 155-quater c.c. secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli e che l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti e che la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi.

(Nella specie, il saltuario ritorno a casa per i fine settimana del figlio studente in un'altra città configura un rapporto di mera ospitalità e non di convivenza che giustifica l'assegnazione della casa).