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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 11 aprile 2014, n. 8580, sez. VI – 1 civile

FAMIGLIA – SEPARAZIONE - Assegnazione della casa familiare – Revoca – Cambio di residenza del genitore non affidatario – Legittimità.


L'art. 155-quater c.c. e l'art. 6, sesto comma della 1. n. 898 del 1970, contengono una disciplina pressoché identica del diritto dei coniugi al godimento della casa familiare: il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori. In nessuna delle due norme si può riscontrare un riferimento testuale alla casa "coniugale", proprio perché il legislatore e il diritto vivente hanno saldamente ancorato l'assegnazione all'affidamento e alla collocazione dei figli minori, escludendo la necessità di provvedere sull'assegnazione in mancanza di prole. Il giudice della separazione (e del divorzio) provvedono all'assegnazione sulla base di un accertamento rivolto a verificare preliminarmente quale sia il genitore collocatario (o affidatario) dei figli minori e, ove sorgano contestazioni sulla effettiva identificazione del bene immobile nel quale si sia svolta la vita familiare, a estendere l'indagine di fatto anche a tale profilo. L'introduzione, con la l. n. 54/2006 del regime giuridico generale dell'affido condiviso, favorendo anche l'esercizio concreto della bi-genitorialità, ha indotto, nell'ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un'ampia porzione immobiliare o di più unità abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualità coniugale, a operare un godimento frazionato del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilità dell'abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell'habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressoché quotidiano con i genitori.

(Nella specie, può essere revocata l'assegnazione della casa familiare per l'ex marito non affidatario che ha cambiato residenza anche se ne è il proprietario esclusivo: il giudice deve accertare la pregressa destinazione stabilita dai coniugi durante il matrimonio).