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Categoria: FAMIGLIA

* Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 772, sez. I civile

FAMIGLIA – DIVORZIO - Casa familiare – Assegnazione al coniuge affidatario dei figli – Trascrizione del diritto nei registri immobiliari - Immobile venduto a un terzo – Decesso del coniuge divorziato –Diritto del proprietario di chiedere il rilascio del bene – Sussistenza – Esclusione.

 

Il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis”, che, in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione ovvero a seguito dell’accertamento della circostanze legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli.

(Nella fattispecie, l’assunto del ricorrente, volto a correlare la permanenza del diritto di abitazione nella casa familiare in capo al coniuge affidatario della prole, il quale abbia, già da tempo, alienato l’immobile in oggetto, in quanto soggetto obbligato al mantenimento della prole, vanificherebbe la portata dell’opponibilità al terzo successivo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare, per effetto della trascrizione).