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Categoria: FALLIMENTO

* Corte di Giustizia UE, ordinanza 24 maggio 2016, n. C-353/15, sez. VII

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria – Prova contraria.
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benché tale società non abbia più in quest’ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data.