FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE
REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE -
Periodo cd. sospetto - Stato di insolvenza dell'imprenditore - Presunzione
"iuris et de iure" - Configurabilità - Onere della prova del
convenuto in revocatoria - Contenuto - "Inscientia decoctionis".
In
tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. (nella
formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. n. 35 del 2005,
conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis"),
lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto
di una presunzione "iuris et de iure" conseguente all'apertura della
procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a
provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di
sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la
percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti
dimostrativi della propria "inscientia decoctionis".