FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE
REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE -
"Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza
effettiva - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti -
Pluralità di protesti - Distribuzione dell'onere della prova tra curatore e
creditore.
In
tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza
dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e
non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il
relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727
e 2729 c.c., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del
loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti
d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti
può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che
gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo
risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario.