FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE -
SOCIETÀ - Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata
ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione
- Scioglimento della società - Conseguenze - Fallibilità - Termine di cui
all'art. 10 l.fall. - Decorrenza.
Il
recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci (nella
specie, una società in nome collettivo) e la mancata ricostituzione della
pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo
scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua
estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a
fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle
imprese ai sensi dell'art. 10 l.fall.