FALLIMENTO ED ALTRE
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI
CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI
E GARANZIE - Rimessa conseguente alla concessione di mutuo garantito da ipoteca
per ripianare uno scoperto di conto corrente - Revocabilità ex art. 67 l.fall.
- Condizioni - Garanzia ipotecaria - Espressione di autotutela preventiva del
creditore - Esclusione - Condizioni.
È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2,
l.fall., ed, in ogni caso, ex art. 67, comma 2, l.fall., la rimessa conseguente
alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno
scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della
somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine
ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione. La garanzia
ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per
debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad
acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal
caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto.