FALLIMENTO ED ALTRE
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI - Dichiarazione di fallimento
individuale - Successiva estensione del fallimento a società di fatto - Revoca
del fallimento individuale - Conseguenze sul fallimento della società -
Fondamento.
Ai sensi dell'art. 147 l.fall., qualora, dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che
l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed
uno o più soci occulti, la sentenza di estensione muta soltanto il titolo in
virtù del quale l'altro socio è già stato dichiarato fallito, vale a dire non
più quale imprenditore individuale ma come socio illimitatamente responsabile
della società occulta. Il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del
fallimento individuale, pertanto, fa soltanto venir meno tale mutamento del
titolo, ma non determina alcun effetto sulla sentenza di estensione, la quale,
quindi, acquisisce carattere originario quanto a presupposti e procedimento,
con la conseguente necessità, nell'eventuale giudizio impugnatorio, di un nuovo
accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità della società
occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili.
FALLIMENTO ED ALTRE
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - Società fatto - Fallimento -
Tempestività - Cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa
apparentemente individuale - Protrazione per oltre un anno - Irrilevanza -
Fondamento.
Ai fini della tempestività della dichiarazione di
fallimento di una società di fatto, non assume alcun rilievo la circostanza che
l'impresa apparentemente individuale, ad essa in realtà riferibile, sia stata
cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno, posto che la società,
sia pur di fatto, assume un'identità soggettiva distinta da quella delle
persone (fisiche e non) che la compongono.