FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ -
Vendita di immobili - Modalità - Bene immobile - Vendita a trattativa privata -
Nullità - Autorizzazione del giudice delegato - Illegittimità - Applicazione
del divieto alla transazione - Inclusione.
L’art. 108 l.fall. – nel
testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile
“ratione temporis” – non consente la vendita di un bene immobile a trattativa
privata, ma solo l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza
incanto, che si concludono col decreto di trasferimento del bene, onde è nulla,
per contrasto con norma imperativa, la vendita a trattativa privata, ed è
illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non
pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto,
espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma, quand’anche
nell’ambito di una transazione.