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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 23 dicembre 2016, n. 26954, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ - Vendita di immobili - Modalità - Bene immobile - Vendita a trattativa privata - Nullità - Autorizzazione del giudice delegato - Illegittimità - Applicazione del divieto alla transazione - Inclusione.
L’art. 108 l.fall. – nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis” – non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma solo l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono col decreto di trasferimento del bene, onde è nulla, per contrasto con norma imperativa, la vendita a trattativa privata, ed è illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma, quand’anche nell’ambito di una transazione.