FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA
- Confisca del "capitale sociale" - Art. 2-ter della l. n. 575 del
1965 - Oggetto - Quote di partecipazione dell'indiziato - Estensione al
patrimonio della società - Esclusione - Conseguenze in tema di fallimento.
In tema di fallimento
della società di capitali, la confisca del "capitale sociale",
disposta ai sensi dell'art. 2-ter della l. n. 575 del 1965, deve intendersi
riferita alle quote di partecipazione dell'indiziato di mafia, non al
patrimonio sociale, cosicché essa non interferisce con la dichiarazione di
fallimento della società; neppure rileva, agli effetti di tale dichiarazione,
che il creditore sociale non dimostri la propria buona fede nell'acquisto del
titolo sui beni aziendali, in quanto tale stato soggettivo incide
esclusivamente sui conflitti interni alla procedura di confisca, mentre i beni
aziendali non sono colpiti in modo diretto da questa, al pari della società in
sé considerata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE
DELL'IMPRENDITORE Quote o beni di una società di capitali - Sottoposizione a
sequestro penale o a custodia giudiziale - Convocazione dell'amministratore
della società - Sufficienza - Partecipazione al procedimento del custode dei
beni - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La sottoposizione dei
beni o delle quote di una società di capitali a sequestro penale, preventivo o
di prevenzione, o, comunque, a custodia giudiziale non rende il custode (o
l'amministratore) giudiziale contraddittore necessario nel procedimento diretto
alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la
convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella
titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio.
D'altronde, anche l’istanza prefallimentare rientra tra le attività conservative
di quest'ultimo e la stessa dichiarazione di fallimento non comporta
l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente
legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli
interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, senza necessità
della preventiva autorizzazione dell’assemblea, né reca alcun pregiudizio alla
procedura di prevenzione patrimoniale, diretta alla confisca dei beni aziendali
(sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro penale, sia
quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato
l'interesse pubblico perseguito dalla normativa penalistica rispetto
all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum"
perseguito dalla normativa fallimentare.