FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE -
Scioglimento di società di persone - Cessazione della responsabilità illimitata
dei soci - Esclusione - Conseguenze - Fallimento personale ex art. 147 l.fall.
- Fattispecie in tema di società in accomandita semplice.
Lo scioglimento di una
società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non
determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci
illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non
esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del
fallimento della società.