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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, sentenza 4 ottobre 2016, n. 19795, sez. II civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Diritto acquistato dal primo acquirente del debitore fallito – Creditore ipotecario dell’acquirente del bene alienato dal fallito – Convenuto in giudizio dal curatore – Malafede – Consapevolezza della revocabilità dell’atto di acquisto – Onere della prova – A carico del curatore - Sussiste.
L’articolo 67 l.f, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano acquistato dal primo acquirente del debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti, applicandosi in tale ipotesi il regime giuridico dell’azione revocatoria ordinaria con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede. Ne consegue che il curatore fallimentare che abbia convenuto in giudizio il creditore ipotecario dell’acquirente del bene alienato dal fallito è tenuto a dimostrare la malafede del predetto creditore, in qualità di terzo subacquirente, secondo le regole dell’onere della prova dell’azione revocatoria ordinaria, dando la prova della consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l’atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell’articolo 67 l.f.