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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, ordinanza 5 settembre 2016, n. 17576, sez. VI - 1 civile

 FALLIMENTO - Rapporti pendenti (effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti) – Contratto preliminare.
Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio ex art. 43 r.d. n. 267 del 1942, ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l'art. 72 r.d. n. 267 del 1942; ma se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore provvisorio acquirente a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c. Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.