FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - Società cooperativa - Imprenditore
commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico -
Compatibilità - Fallibilità.
Lo
scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il
riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è
configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva
economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e
ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo
inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una
società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci,
sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di
insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c.