FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
- SOCIETÀ DI FATTO - Società a responsabilità limitata - Partecipazione a
società personale, anche di fatto, insolvente, senza la delibera ex art. 2361,
comma 2, c.c. - Estensione del fallimento quale socia illimitatamente
responsabile - Fondamento - Accertamento dello stato di insolvenza - Necessità
- Esclusione.
La
partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di
persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c.,
dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio
dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché
l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento
dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa
decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.
Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale
uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a
responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime
costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma
1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza.