PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Giurisdizione –
Giudice italiano - Trasferimento all’estero – Sede statutaria – Centro
effettivo degli interessi della società – Presunzione di coincidenza –
Superamento – Onere della prova – Costituito a carico dei creditori istanti –
Sussiste.
In tema di trasferimento
della sede legale all’estero, la presunzione della coincidenza di quest’ultima
con il centro degli interessi principali della società può essere superata solo
dai creditori istanti con la dimostrazione di elementi contrari, senza che si
possa attribuire alla società l’onere di provare l’effettività del
trasferimento della sede.