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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, sentenza 26 maggio 2016, n. 10925, sez. unite civili

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Giurisdizione – Giudice italiano - Trasferimento all’estero – Sede statutaria – Centro effettivo degli interessi della società – Presunzione di coincidenza – Superamento – Onere della prova – Costituito a carico dei creditori istanti – Sussiste.
In tema di trasferimento della sede legale all’estero, la presunzione della coincidenza di quest’ultima con il centro degli interessi principali della società può essere superata solo dai creditori istanti con la dimostrazione di elementi contrari, senza che si possa attribuire alla società l’onere di provare l’effettività del trasferimento della sede.