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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 13 aprile 2016, n. 7324, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Principio della consecuzione di procedure - Debiti personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Ipoteca giudiziale a carico del socio e interessi passivi - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 l. fall., dei soci illimitatamente responsabili.