FALLIMENTO ED ALTRE
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI
CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Principio della consecuzione di
procedure - Debiti personali dei soci illimitatamente responsabili di società
di persone - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Ipoteca giudiziale a
carico del socio e interessi passivi - Opponibilità al fallimento - Decorrenza
- Dalla data della dichiarazione di fallimento - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, il principio della
consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di
fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei
soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia
del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che, ai fini
dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli
interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la
data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella
della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 l. fall.,
dei soci illimitatamente responsabili.