FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE
SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - Termine annuale ex art.10 l.fall. -
Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Prova della
cessazione dell'attività in epoca anteriore da parte dell'imprenditore -
Possibilità - Esclusione.
Il
termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato
la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall.
(nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007),
decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per
l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva
cessazione dell'attività.