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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 21 aprile 2016, n. 8092, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - Termine annuale ex art.10 l.fall. - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Prova della cessazione dell'attività in epoca anteriore da parte dell'imprenditore - Possibilità - Esclusione.
Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività.