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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 19 aprile 2016, n. 7745, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della l.fall. - Sussistenza - Fattispecie.


La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.
(Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l'inefficacia dell'ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest'ultima e dello stesso garante). 


REVOCATORIA FALLIMENTARE - Terzo datore di ipoteca - Garanzia non contestuale al sorgere del credito - Atto a titolo gratuito.

Con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901 c.c., comma 2, secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è senz'altro applicabile anche alla revocatoria fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell'atto (di prestazione di garanzia); il quale atto, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 64 -, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito.

All'inverso, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi della cennata L. Fall., art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.

Nel caso di revocatoria L. Fall., ex art. 67, di una ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione degli importi erogati, sia pur in moneta fallimentare.

(Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la garanzia prestata dal terzo non poteva considerarsi una controprestazione in ragione del fatto che essa era stata concessa non già in funzione dell'erogazione del mutuo, bensì in un momento posteriore al sorgere della esposizione debitoria della società mutuataria; come è risultato ampiamente dimostrato dalla circostanza che le somme mutuate furono, appunto, impiegate per estinguere pregresse esposizioni debitorie, sia della detta mutuataria che del terzo garante).