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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 3 febbraio 2017, n. 2957, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - Società a responsabilità limitata - Dichiarazione di fallimento in proprio autorizzata da delibera societaria - Legittimazione del socio al reclamo - Esclusione - Applicabilità del principio al socio fallito personalmente.
Il socio di una società a responsabilità limitata fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto da un socio a sua volta dichiarato fallito il quale, benché privo del diritto di voto e, dunque, rappresentato dal curatore nell’assemblea che ha autorizzato l’amministratore a presentare l’istanza di fallimento, sia comunque legittimato per legge all'impugnazione della relativa delibera.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - ORGANI Fallimento - Dichiarazione di fallimento in proprio - Legittimazione dell'amministratore unico della società - Fondamento - Fattispecie.
L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il procedimento di “autofallimento” promosso dall’amministratore unico di una s.r.l., autorizzato dall’assemblea della società alla quale aveva partecipato il curatore del fallimento personale di uno dei soci, rientrasse tra i casi tipici contemplati dall’art. 6 l.fall.).