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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2773, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - Delibera di riduzione volontaria del capitale sociale - Qualificazione come atto di frode ex art. 173 l.fall. - Condizioni - Mancata impugnazione della delibera da parte dei creditori - Irrilevanza.
La delibera di riduzione volontaria del capitale sociale, ove non sia stata adeguatamente e compiutamente illustrata nella proposta, determina, quale atto di frode, la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, pur in mancanza di tempestiva opposizione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 2482 c.c.