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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 4 maggio 2017, n. 10811, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Art. 72 l.fall. – Contratto preliminare di compravendita - Facoltà del curatore di concludere il contratto definitivo – Autorizzazione del giudice delegato – Necessità - Facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare – Autorizzazione del giudice delegato - Necessità – Esclusione – Diritto del venditore “in bonis” di eseguire il contratto – Formale dichiarazione della volontà di eseguire il contratto – Necessità.
L'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente, della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ex art. 72 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), non richiede, a differenza della contraria facoltà di subentrarvi, un negozio formale, né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore stesso, mentre il promittente venditore “in bonis” ha l’onere di dichiarare formalmente la propria volontà di eseguire il contratto mediante invito-diffida a presentarsi dinanzi al notaio, eventualmente richiedendo, in caso di risposta negativa, l’esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c.