PROCEDURE
CONCORSUALI - Concordato preventivo – Fallimento –
Consecuzione delle procedure concorsuali – Fattispecie.
Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di
concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento
ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di
persone, in quanto l’efficacia del concordato preventivo della società nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i
debiti sociali.