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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 29 marzo 2016, n. 6040, sez. I civile

 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare - Presupposti dell'azione - Accertamento - Riferimento alla data del contratto definitivo - Necessità - Fondamento - Stato soggettivo alla data del contratto preliminare - Irrilevanza - Limiti - Rischio di successiva insolvenza del promittente venditore - Tutela del promissario acquirente ex art. 1461 c.c. - Configurabilità. 
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c..