FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
- FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE
REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE -
Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare -
Presupposti dell'azione - Accertamento - Riferimento alla data del contratto
definitivo - Necessità - Fondamento - Stato soggettivo alla data del contratto
preliminare - Irrilevanza - Limiti - Rischio di successiva insolvenza del
promittente venditore - Tutela del promissario acquirente ex art. 1461 c.c. -
Configurabilità.
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in
adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti
va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto
l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui
il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori,
rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di
cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere
fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del
contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la
sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha
la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art.
1461 c.c..