FALLIMENTO
ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI
PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO
ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602
del 1973 - Assimilabilità ad ipoteca legale o giudiziale - Esclusione - Natura
giuridica autonoma - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione della revocatoria
fallimentare - Fondamento.
L'iscrizione di ipoteca, ai sensi
dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei
coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale
prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un
preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso
garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale
disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di
una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del
giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento
amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, comma
1, n. 4, l.fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria
fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.