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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 7 marzo 2016, n. 4409, sez. VI – 1 civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - Termine annuale ex art. 10 l.fall., nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Fondamento - Limite.
Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto ai fini della dichiarazione di fallimento dall'art. 10 l.fall. nel testo anteriore alle modifiche apportategli con il d.lgs. n. 5 del 2006, decorre, tanto per gli imprenditori individuali che per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.