FALLIMENTO
ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI
FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - Termine annuale ex art.
10 l.fall., nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decorrenza - Dalla
cancellazione dal registro delle imprese - Fondamento - Limite.
Il termine di un anno dalla
cessazione dell'attività, prescritto ai fini della dichiarazione di fallimento
dall'art. 10 l.fall. nel testo anteriore alle modifiche apportategli con il
d.lgs. n. 5 del 2006, decorre, tanto per gli imprenditori individuali che per
quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo
da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza
dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa
anche successivamente.