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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25799, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - Preliminare di vendita immobiliare - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. anteriore al fallimento del promittente venditore - Sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso - Conseguenze - Potere di scioglimento ex art. 72 l.fall. - Opponibilità al promissario acquirente - Esclusione.

La facoltà riconosciuta al curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile dall'art. 72 l.fall. (nella sua formulazione, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche disposte con il d.lgs. n. 5 del 2006 e con il d.lgs. n. 169 del 2007) di sciogliersi dal contratto preliminare non è opponibile al promissario acquirente che, trascritta la domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento, abbia ottenuto sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, atteso che l'efficacia di tale sentenza retroagisce al momento della trascrizione della domanda.