FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA -
Preliminare di vendita immobiliare - Trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. anteriore al fallimento del promittente venditore - Sentenza costitutiva
degli effetti del contratto non concluso - Conseguenze - Potere di scioglimento
ex art. 72 l.fall. - Opponibilità al promissario acquirente - Esclusione.
La
facoltà riconosciuta al curatore fallimentare del promittente venditore di un
immobile dall'art. 72 l.fall. (nella sua formulazione, utilizzabile
"ratione temporis", anteriore alle modifiche disposte con il d.lgs.
n. 5 del 2006 e con il d.lgs. n. 169 del 2007) di sciogliersi dal contratto
preliminare non è opponibile al promissario acquirente che, trascritta la
domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento, abbia
ottenuto sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, atteso
che l'efficacia di tale sentenza retroagisce al momento della trascrizione
della domanda.