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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 5 novembre 2016, n. 22594, sez. VI – 1 civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - Erede del socio che manifesta la volontà di partecipare alla compagine sociale - Socio di fatto - Estensione automatica del fallimento - Ammissibilità - Necessità di un'istanza di estensione - Esclusione.

La dichiarazione di fallimento di una società di persone si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili, ivi compresi i soci di fatto, sia palesi che occulti, tali dovendo essere qualificati gli eredi del socio che manifestino per "facta concludentia" la volontà di partecipare alla compagine sociale. Pertanto, laddove tale qualità venga accertata già nel corso del procedimento prefallimentare, è comunque possibile procedere, anche d'ufficio, alla dichiarazione di fallimento dei soci non risultanti dall'atto costitutivo (o da altro atto scritto comprovante l'acquisto della loro partecipazione), senza necessità che venga presentata un'apposita istanza di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 4, l.fall.