FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
- SOCIETÀ DI FATTO - Erede del socio che manifesta la volontà di partecipare
alla compagine sociale - Socio di fatto - Estensione automatica del fallimento
- Ammissibilità - Necessità di un'istanza di estensione - Esclusione.
La
dichiarazione di fallimento di una società di persone si estende
automaticamente ai soci illimitatamente responsabili, ivi compresi i soci di
fatto, sia palesi che occulti, tali dovendo essere qualificati gli eredi del
socio che manifestino per "facta concludentia" la volontà di
partecipare alla compagine sociale. Pertanto, laddove tale qualità venga
accertata già nel corso del procedimento prefallimentare, è comunque possibile
procedere, anche d'ufficio, alla dichiarazione di fallimento dei soci non
risultanti dall'atto costitutivo (o da altro atto scritto comprovante
l'acquisto della loro partecipazione), senza necessità che venga presentata
un'apposita istanza di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 4, l.fall.