PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Revocatoria
fallimentare – Compravendita immobiliare – Contratto preliminare – Effetti
traslativi – Effettiva volontà delle parti – Accertamento – Necessità –
Fondamento.
Il giudice di merito deve
fare un attento esame circa la reale intenzione delle parti di programmare,
unitamente all’immediata consegna e al pagamento del prezzo, anche l’immediata
produzione di effetti traslativi. Nel caso in esame il giudice di merito ha
sostenuto la natura immediatamente traslativa del contratto preliminare
desumendola unicamente dalla circostanza della sua completa esecuzione e senza
una verifica completa ed effettiva del reale intento delle parti di trasferire
immediatamente la proprietà o procrastinarne il trasferimento alla stipula del
contratto definitivo. In definitiva la circostanza che il prezzo sia stato
interamente pagato è una inidonea (da sola) a consentire la qualificazione del
contratto preliminare alla stregua di contratto traslativo occorrendo
verificare, riscontrando la reale intenzione delle parti e valutando il loro
comportamento anche successivo, se la disponibilità del bene sia stata concessa
o meno nella piena consapevolezza dell’altruità della cosa.