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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, ordinanza 21 marzo 2017, n. 7216, sez. VI – 1 civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Revocatoria fallimentare – Compravendita immobiliare – Contratto preliminare – Effetti traslativi – Effettiva volontà delle parti – Accertamento – Necessità – Fondamento.
Il giudice di merito deve fare un attento esame circa la reale intenzione delle parti di programmare, unitamente all’immediata consegna e al pagamento del prezzo, anche l’immediata produzione di effetti traslativi. Nel caso in esame il giudice di merito ha sostenuto la natura immediatamente traslativa del contratto preliminare desumendola unicamente dalla circostanza della sua completa esecuzione e senza una verifica completa ed effettiva del reale intento delle parti di trasferire immediatamente la proprietà o procrastinarne il trasferimento alla stipula del contratto definitivo. In definitiva la circostanza che il prezzo sia stato interamente pagato è una inidonea (da sola) a consentire la qualificazione del contratto preliminare alla stregua di contratto traslativo occorrendo verificare, riscontrando la reale intenzione delle parti e valutando il loro comportamento anche successivo, se la disponibilità del bene sia stata concessa o meno nella piena consapevolezza dell’altruità della cosa.