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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 9 maggio 2014, n. 10105, sez. I civile

I) FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - Conferimento dell'azienda della società debitrice in un "trust" liquidatorio - Integrazione del contraddittorio nei confronti del "trust" - Necessità - Esclusione - Fondamento.


Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 e art. 102, Legge 16/10/1989 num. 364, Legge Falliment. art. 15
Massime precedenti Vedi: N. 28363 del 2011


II) FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - Impresa svolta in forma societaria - Art. 10 legge fall. - Termine annuale - Decorrenza - Dalla data di presentazione della domanda di cancellazione - Esclusione - Dalla data di effettiva cancellazione - Sussistenza.


Ai sensi dell'art. 10 legge fall., ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, a nulla rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la relativa domanda sia stata presentata presso il registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495, Legge Falliment. art. 10, D.P.R. 07/12/1995 num. 581 art. 11
Massime precedenti Vedi: N. 8932 del 2013