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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 9 luglio 2014, n. 15606, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario - Vendita a terzi - Esecuzione individuale in favore dell'istituto di credito fondiario - Ammissibilità in costanza di fallimento - Conseguenze - Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità - Esclusione - Versamento al curatore del ricavato della vendita forzata - Condizioni - Ripetizione del maggior valore nei confronti del terzo acquirente - Esclusione.


Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella in sede di procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l'importo eventualmente inferiore ricavato dalla vendita forzata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, art. 52, art. 67, art. 110, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41
Massime precedenti Conformi: N. 13996 del 2008