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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 9 luglio 2014, n. 15596, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – Cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero – Irrilevanza – Continuazione dell’attività secondo la legge dello Stato ricevente – Necessità.


Il trasferimento della sede sociale all’estero, a prescindere da suo carattere fittizio (che rileva solo ai fini della persistenza della giurisdizione italiana), non comporta l’estinzione dell’ente e quindi – sempre che l’ordinamento dello Stato ricevente non ponga regole diverse – non fa venir meno la continuità giuridica della società trasferita. Non preclude, quindi, la dichiarazione di fallimento la cancellazione di una società dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero.