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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 8 agosto 2013, n. 19029, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI - Non distraibilità dell'abitazione del fallito ex art. 47, secondo comma, legge fall. - Revocatoria, ex art. 64 legge fall., dell'atto dispositivo ad esso relativo - Ammissibilità.

L'art. 47, secondo comma, legge fall., il quale vieta che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria l'abitazione di quest'ultimo e della sua famiglia, possa essere distratta dal suo uso prima della fase terminale del procedimento fallimentare, si pone su di un piano diverso dalla domanda diretta a fare valere l'inefficacia dell'atto di costituzione della stessa in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 64 legge fall., e non interferisce, pertanto, con l'esperibilità dell'azione revocatoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 47 com. 2,  Legge Falliment. art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 7142 del 2000 Rv. 537028