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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 8 agosto 2013, n. 18964, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - Scioglimento - Estinzione della società e del rapporto sociale dei singoli soci - Esclusione - Conseguenze - Fallibilità - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento della società e dei soci in estensione - Decorrenza.

Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. artt. 10 e 147, Cod. Civ. artt. 2272 e 2312

Massime precedenti Conformi: N. 6692 del 2012

Massime precedenti Vedi: N. 2125 del 1963, N. 1335 del 1978, N. 2165 del 1980, N. 12553 del 2004, N. 18600 del 2008