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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 6 novembre 2013, n. 24968, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 10 legge fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione del ricorso presso la sede sociale ex art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Validità.

La previsione dell'art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. artt. 10 e 15, Cod. Proc. Civ. artt. 75 e 145 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 21026 del 2013

Massime precedenti Vedi: N. 18138 del 2013

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2010