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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19797, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI - Scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della quota - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Pubblicità ex art. 2290, comma 2, c.c. - Mancata iscrizione della compravendita nel registro delle imprese - Estensione del fallimento al socio cessato - Possibilità.

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 2290, comma 2, c.c., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, né preclude l'estensione del fallimento al socio stesso, ex art. 147 l.fall., malgrado l'essere avvenuta la vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere.