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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 26 luglio 2013, n. 18138, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione al contraddittorio - Liquidatore - Sussistenza - Fondamento

 

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta - anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento - al liquidatore sociale, poiché, pur implicando la cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., in forza dell'art. 10 legge fall. è ancora possibile che entro l'anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495, Legge Falliment. artt. 10, 15 e 18.

Massime precedenti Conformi: N. 22547 del 2010, N. 17208 del 2013

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013