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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 25 giugno 2013, n. 15872, sez. unite civili

I) FALLIMENTO - Competenza - Sede dell'impresa.

L'iscrizione del trasferimento della sede dell'impresa all'estero nel registro delle imprese dopo la presentazione dell'istanza di fallimento rende la relativa delibera inopponibile al creditore istante e ne determina l'insensibilità rispetto al corso della procedura, ai sensi dell'art. 5 c.p.c.

(Nella specie, la sede sociale, trasferita all'estero prima dell'apertura del fallimento, era da considerarsi in Italia e, conseguentemente, la giurisdizione sul fallimento della stessa non poteva spettare che al giudice italiano, trattandosi di un trasferimento fittizio e non effettivo)

II) FALLIMENTO - Dichiarazione di fallimento - GIURISDIZIONE CIVILE - Straniero (giurisdizione sullo) - Istanza di fallimento in danno di società - Trasferimento della sede sociale all'estero iscritta nel registro delle imprese successivamente alla sua proposizione - Inopponibilità della corrispondente delibera al creditore istante - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Sussistenza della giurisdizione italiana.

È inopponibile al creditore che abbia chiesto il fallimento di una società la deliberazione di trasferimento all'estero della sede di quest'ultima, iscritta nel registro delle imprese successivamente alla proposizione di detta istanza, con conseguente sua insensibilità rispetto al corso della procedura alla stregua dell'art. 5 cod. proc. civ. e sussistenza della giurisdizione italiana.